Retribuzione delle festività per i lavoratori domestici part-time: cosa prevede la norma?

Le festività nel lavoro domestico sono sempre retribuite: il contratto collettivo per chi svolge questa tipologia di lavoro prevede una paga giornaliera se la lavoratrice o il lavoratore è a riposo, oppure un supplemento di stipendio se presta servizio.

Spesso la regola prevista dal CCNL viene disattesa dai datori di lavoro che credono di non dover pagare il lavoratore durante i festivi perché magari assunti ad ore, a mezzo servizio o a giornate alterne.

LE FESTIVITÀ

I giorni da considerare come festivi sono espressamente elencati nel CCNL lavoro domestico e sono i seguenti:

1° gennaio
6 gennaio
Pasqua
Lunedì di Pasqua
25 aprile
1° maggio
2 giugno
15 agosto
1° novembre
8 dicembre
25 dicembre
26 dicembre
Santo Patrono

IL COMPENSO

Le festività vanno pagate anche nel lavoro domestico con importi e meccanismo differenti, a seconda che il lavoratore sia a tempo pieno o ad ore, convivente o meno. Il più delle volte questo aspetto appare complesso, ma vediamo insieme cosa bisogna fare.
Se nel mese lavorato ricorre una festività, il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore una somma pari a 1/6 del compenso settimanale pattuito, indipendentemente dal fatto che in tale giorno sia prevista o meno la prestazione lavorativa.
Quando invece in un giorno festivo il lavoratore esercita la sua attività, il compenso dovrà essere maggiorato del 60%.
Le festività che coincidono con la domenica possono essere recuperate in un’altra giornata oppure retribuite con un importo pari ad 1/6 della retribuzione settimanale pattuita.

UNA CORRETTA GESTIONE

Per una corretta gestione del vostro contratto di lavoro domestico potete rivolgervi allo sportello Mondo Colf del Patronato Acli più vicino a voi, vi daremo tutto il supporto necessario.

Donatella Raggi

Sito web Patronato Acli