Reddito di inclusione: richieste a partire dal 1° dicembre

Reddito di inclusione: richieste a partire dal 1° dicembre

Ancora una manciata di giorni e i “motori” del nuovo REI – Reddito di inclusione – cominceranno ad accendersi. Sarà comunque un’accensione graduale, perché la data ormai prossima del 1° dicembre 2017 segnerà soltanto l’avvio delle procedure di richiesta attraverso gli sportelli dei singoli Comuni, mentre per l’erogazione vera e propria dell’assegno bisognerà attendere lo scoccare del 2018. Quindi, in sostanza, la piena operatività del beneficio è garantita a partire dal 1° gennaio 2018. Giusto per delineare il quadro normativo, le primissime basi del REI sono state gettate con la Legge delega 33/2017, tramite la quale il Parlamento ha conferito mandato al Governo di adottare, entro sei mesi dalla sua approvazione (avvenuta lo scorso 25 marzo), determinate misure di contrasto alla povertà. Sei mesi più tardi, il 15 settembre 2017, è stato quindi approvato il Decreto legislativo 147/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 ottobre, che ha appunto introdotto il cosiddetto REI, “Reddito di inclusione”, ovvero un piano di sostegno economico, ma al tempo stesso con obiettivi di reinserimento sociale e lavorativo, rivolto alle famiglie meno abbienti che presentino determinate caratteristiche non solo reddituali ma anche di composizione a livello di nucleo.

Il REI, per altro, andrà a sostituire il già decaduto SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) per il quale dal 1° novembre 2017 non sono più ammesse richieste. In pratica il SIA, nella sua formula più evoluta e riadattata su scala nazionale dal maggio 2016 al 31 ottobre 2017, era “figlio” dei singoli programmi sperimentali già avviati nelle maggiori metropoli italiane, costituendone di fatto un accorpamento, o meglio un’armonizzazione centralizzata. Viceversa il REI, promulgato col citato Dlgs 147/2017, nasce già come un programma di portata nazionale finalizzato a contrastare la povertà, quindi senza avere alle spalle la “gavetta” della sperimentazione locale. Sarà a tutti gli effetti, come lo è stato il SIA nella sua fase ultimativa, una sorta di piano “glocal”, valido in tutta Italia – quindi globale – ma con le sue sfumature a livello locale, visto che l’apporto delle municipalità sarà quello di predisporre direttamente sul territorio dei piani di reinserimento sociale studiati ad hoc sulla base del nucleo richiedente, quindi valutandone molteplici aspetti (le condizioni personali e sociali, la situazione economico-lavorativa, l’educazione, l’istruzione, ecc). Al momento della domanda il Comune verificherà i requisiti di cittadinanza/residenza e invierà la pratica all’Inps entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione. L’Inps per tutta risposta, entro i 5 gg successivi, verificherà il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconoscerà il beneficio inviando a Poste Italiane il nulla-osta di accredito sul conto corrente del beneficiario.

Vediamo allora che requisiti servono. Dal punto di vista economico, la domanda per il REI sarà soggetta al vaglio dell’attestazione Isee. Il nucleo, in sostanza, dovrà presentare determinati livelli, sia patrimoniali che di reddito, non superiori a delle soglie prestabilite. Nello specifico: un valore Isee non superiore a 6.000 euro, un valore dell’Isr non superiore a 3.000, un valore del patrimonio immobiliare, senza contare la casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro, e per finire un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 (soglia però accresciuta di 2.000 euro in determinati casi). Attenzione quindi a non fraintendere! Tali requisiti sono fra loro complementari, non alternativi, devono cioè verificarsi contemporaneamente per avere diritto al REI. Una famiglia che invece presentasse tutti i valori in regola tranne, ad esempio, un Isr pari a 4.000 euro, già ne sarebbe esclusa. Oltretutto, se si dovessero già percepire delle prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito, o si dovessero possedere degli auto/motoveicoli immatricolati nei 24 mesi antecedenti alla richiesta (fatta eccezione per quelli destinati ai disabili), navi o imbarcazioni da diporto, il beneficio non spetterebbe.

Ma ovviamente non finisce qui. Fatti salvi i requisiti economici, c’è poi da fare i conti con quelli extra-economici. Devono cioè ricorrere delle condizioni in assenza delle quali l’assegno non sarà “staccato”. Per l’esattezza, quindi, è necessaria all’interno del nucleo la presenza di almeno una delle seguenti persone:

  • un minorenne;
  • un disabile più un suo genitore o tutore;
  • una donna in stato di gravidanza accertata;
  • un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione.

Volendo allora fare un esempio, in base a questo regolamento un nucleo composto da marito e moglie, entrambi disoccupati, ma al di sotto dei 55 anni, senza figli e non affetti da handicap/invalidità, pur con tutti i requisiti economici in regola di cui sopra, non potrebbero comunque accedere al trattamento di sostegno perché non “accompagnati” da nessuna delle persone indicate. In ultimo, poi, vi sono i requisiti “logistici” del soggiorno e della residenza, secondo i quali il richiedente deve essere congiuntamente:

  • cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

Passata quindi questa selezione, l’assegno verrà erogato con cadenza mensile (per 18 mensilità rinnovabili) e il suo importo varierà a seconda della quantità dei membri del nucleo. Le tabelle ministeriali indicano ad esempio un beneficio massimo mensile pari a 382,50 euro per un nucleo di tre persone. “Beneficio massimo” significa in pratica che i 382,50 euro saranno erogabili solo in presenza di un tetto Isee non superiore a una certa soglia, per l’esattezza 4.590 euro in riferimento a tre persone. Viceversa, se l’Isee di quel nucleo dovesse raggiungere i 5.100 euro, quindi superiore a 4.590 ma assestato entro la soglia limite dei 6.000, il diritto al REI non decadrebbe, ma l’assegno non verrebbe erogato nella misura massima di 382,50 euro prevista per i nuclei da tre presone. Questo per dire, in estrema sintesi, che la prestazione economica non avrà dei valori fissi, ma verrà parametrata in virtù di una certa scala di valori.