LAVORO DOMESTICO: LA CHIUSURA DEL CONTRATTO PER DIMISSIONI

Nell’ambito del nostro approfondimento settimanale sulle casistiche che possono portare alla cessazione del rapporto di lavoro domestico, oggi parliamo delle dimissioni, tipologia che si pone agli antipodi rispetto al caso del licenziamento.
Analizziamo insieme le sue peculiarità.

Quando si verifica e con quali modalità?
Quando il lavoratore decide di concludere il rapporto di lavoro deve comunicare le proprie dimissioni al datore di lavoro.
A differenza della maggior parte dei lavori subordinati non è necessario che il lavoratore convalidi le proprie dimissioni telematicamente. È sufficiente consegnare al datore di lavoro una richiesta scritta indicando quale sarà il suo ultimo giorno lavorativo.

Spetta il preavviso?
Il lavoratore deve comunicare in anticipo la sua volontà di concludere il contratto. In questo caso i termini di preavviso variano in base alla durata del rapporto.
Ecco quanto stabilisce il C.C.N.L.

 

ANZIANITÀ CONTRATTUALE PREAVVISO DEL LAVORATORE
Fino a 5 anni 8 giorni
Oltre 5 anni 15 giorni

 

Se le dimissioni sono per giusta causa (mancati pagamenti, molestie, ecc..) al lavoratore spetta un’indennità di mancato preavviso che dovrà essere corrisposta dal datore di lavoro.

Spetta la disoccupazione al lavoratore?
No, il lavoratore che si dimette volontariamente dal rapporto di lavoro non ha diritto alla Naspi. Quest’ultima spetta solo nel caso di dimissioni per giusta causa convalidate presso l’Ispettorato del lavoro.

UNA CORRETTA GESTIONE
Per una corretta gestione del vostro contratto di lavoro domestico potete rivolgervi allo sportello Colf e Badanti del Patronato Acli più vicino a voi.

 

Dott.ssa Donatella Raggi